pubblicato il 30 novembre 2013

Caldaie a biomassa per il riscaldamento delle serre

Una nuova scheda tecnica, nell'ambito dei Certificati Bianchi, prevede un interessante aiuto economico

   Il gasolio, il metano e gli altri combustibili fossili, subiscono di continuo un rincaro non indifferente. Molte serre e vivai hanno trovato nella biomassa un punto di partenza dal quale ricominciare a produrre a largo regime come qualche anno fa potendo ridurre i costi del combustibile.
   Importante è cogliere l'occasione con la nuova normativa. Il 9 agosto scorso il Gse (Gestore dei servizi energetici) ha pubblicato la nuova scheda tecnica n. 40E relativa alla "Installazione di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa nelle serre".

   La biomassa, se utilizzata in modo sostenibile nelle varie fasi del suo ciclo di vita (accrescimento, raccolta, conferimento e conversione energetica), rappresenta una fonte di energia rinnovabile e disponibile localmente e il suo impiego può consentire la produzione di energia termica ed elettrica, limitando le emissioni complessive di CO2.

Caldaie a biomassa per il riscaldamento delle serre   Nella scheda tecnica viene proposto l'utilizzo di biomasse in apparecchi per uso termico basati su processi di combustione diretta, preposti all'alimentazione degli impianti termici utilizzati nel settore della serricoltura. Le biomasse combustibili si trovano in commercio generalmente sotto forma di ciocchi o tronchetti di legno, bricchette, cippato di legna e pellet. (La classificazione qualitativa dei combustibili solidi è riportata nella specifica tecnica UNI/TS 11264 "Caratterizzazione di legna da ardere, bricchette e cippato").
   Non sono prese in considerazione le biomasse alternative al legno (mais, sansa, gusci, ecc.) il cui utilizzo comporta dei problemi non completamente risolti riguardo alla fenomenologia della combustione e la formazione di inquinanti, ma è tuttavia stimolato dal basso costo o dall'auto approvvigionamento del combustibile.

   La produzione di energia termica da biomassa, per la climatizzazione delle serre in Italia non ha ancora larga diffusione, a differenza del settore domestico, dove negli ultimi dieci anni si è registrato quasi un raddoppio del numero degli apparecchi installati.
   In Italia si ha un buon potenziale di biomassa, disponibile da residui della lavorazione del legno, residui agroindustriali e da filiere boschive che permetterebbero uno sviluppo notevole del settore; trattandosi, comunque, di una risorsa non illimitata, il cui costo in qualche modo si ricollega al prezzo dei combustibili fossili, il suo utilizzo economicamente sostenibile richiede applicazioni basate sulla massima efficienza di filiera, dalle fasi di coltivazione, alla raccolta e trasporto della biomassa, al rendimento degli impianti e la gestione delle utenze.
   Si stima che i fabbisogni energetici per il riscaldamento di serre siano compresi tra 5 ÷7
kg/m2/anno di combustibile per i Paesi Europei mediterranei
(Italia, Grecia, Spagna) e fino ai 60 ÷
80 kg/m2/anno per i Paesi del nord Europa
(Olanda, Germania).

   In merito all'applicabilità della scheda 40E, di seguito sono state raccolte 6 domande/risposte che forniscono dei chiarimenti concordati con il Ministero dello Sviluppo Economico.

 1) Con riferimento alla scheda 40E, cosa si intende per UFR - 1 m2 di superficie serra al suolo?
      R.
Ai fini del calcolo del "risparmio netto contestuale", il valore di UFR (Unità Fisica di Riferimento) da considerare rappresenta la superficie - espressa in mq - di serra al suolo coltivata, riscaldata e asservibile dalla potenza termica del generatore di calore a biomassa per il quale si richiede il riconoscimento dei TEE (Titoli Efficienza Energetica o Certificati Bianchi).
   Al fine di dimostrare che la superficie dichiarata è asservibile dal generatore di calore a biomassa installato, in fase di presentazione della prima RVC, (Richiesta di Verifica e Certificazione) è necessario allegare la relazione tecnica di progetto, firmata e timbrata da un progettista abilitato, sul dimensionamento del generatore di calore, in cui sia descritta tra l'altro l'estensione della serra, le colture, le temperature medie che è necessario mantenere, la scheda tecnica del generatore, nonché la descrizione di tutti gli altri generatori di calore installati presenti. E' inoltre necessario dare evidenza della potenza specifica (W/m2) derivante dal dimensionamento e confrontare tale valore con i valori delle potenze specifiche di riferimento presenti in letteratura.

 2) Possono accedere al meccanismo d'incentivazione le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore a 500 kW con certificazione rilasciata da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2004 e che rispetta i requisiti di rendimento termico utile e di emissioni in atmosfera di cui alla scheda 40E (UNI EN 303-5:2012 classe 5)?
     R. Fermo restando il rispetto dei requisiti di rendimento e di emissioni previsti dalla scheda 40E, oppure i più restrittivi limiti alle emissioni fissati da norme regionali, se presenti, la certificazione di conformità alla norma UNI EN 303‐5:2012 classe 5, può essere dimostrata, per interventi conclusi entro il 30 settembre 2014, anche attraverso la certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5:2004 (versione nazionale della norma EN 303-5:1999) unitamente ad un attestato rilasciato da un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che, sulla base dell'analisi dei rapporti di prova (test report), convalidi il rispetto dei requisiti minimi di prestazione e i limiti di emissione indicati dalla norma UNI EN 303-5:2012 in riferimento alla classe 5.

 3)  La scheda 40E si applica anche a generatori di calore aventi una potenza al focolare superiore a 500 kW?
      R.
Conformemente a quanto previsto dal c.d. Conto Termico, è possibile ammettere al meccanismo dei TEE anche i generatori aventi una potenza superiore a 500 kW, purchè rispettino i seguenti requisiti:
   - rendimento termico utile non inferiore all'89%, attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
   - emissioni in atmosfera non superiori a quanto previsto dalla classe 5 della norma UNI EN 303-5, attestate da una dichiarazione del produttore sulla base delle certificazioni/rapporti di prova rilasciate da un laboratorio indipendente e accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025; il laboratorio deve essere accreditato per la EN 13284-1 ai fini dell'analisi del particolato primario, per la EN 12619 per gli OGC e per la EN 15058 ai fini della misura del CO; le misurazioni ai fini del rispetto dei livelli emissivi dovranno essere eseguite al camino.

 4)  La scheda 40E si applica anche ai generatori di aria calda alimentati a biomassa quali biomasse è possibile utilizzare?
    R.
Nelle more della definizione dei requisiti minimi di ammissibilità (rendimenti, emissioni e relative normative) per i generatori di aria calda alimentati a biomassa, la scheda 40E prevede l'ammissibilità soltanto delle caldaie adibite al riscaldamento delle serre.
   Nelle more della definizione dei requisiti minimi di ammissibilità (classi di qualità e relative normative) delle altre tipologie di biomassa, con l'attuale scheda è possibile richiedere i TEE soltanto nel caso in cui si impieghino pellets, bricchette, cippato e ciocchi caratterizzate da classi di qualità indicate nella scheda 40E.

 5) Come è possibile dimostrare la conformità delle biomasse utilizzate e ricomprese dalla scheda 40E alle relative norme e alle rispettive classi di qualità?
     R.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti per le biomasse utilizzate, nel caso del pellet è necessario che sia certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2.
   Con riferimento al pellet certificato, è necessario conservare documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 o A2, l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale).
    Per quanto riguarda invece cippato, bricchette e ciocchi è necessario conservare le fatture di acquisto di detti biocombustibili nelle quali deve essere riportata la provenienza delle biomassa (vedi paragrafo 3 della scheda 40E) e la dichiarazione di conformità alla norma relativa da parte del produttore della biomassa stessa e le rispettive classi di qualità.

 6) Nella scheda 40 E sono ammissibili le biomasse autoprodotte?
     R.
La biomassa autoprodotta - ciocchi, cippato, bricchette e pellets - è ammissibile purché sia conforme alle classi di qualità previste nella scheda. Tale conformità deve essere certificata da un soggetto terzo rispetto al soggetto richiedente i certificati bianchi nel caso di pellet, mentre nel caso di biomasse autoprodotte quali ciocchi, cippato, bricchette è necessaria una autodichiarazione del produttore stesso indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia, l'estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto).

Scritto ed elaborato da diverse fonti
Per info, scrivere a info@fritegotto.it